Ricerca Avanzata
   Tribunale di Bologna
   Tribunali Emilia-Romagna
   Corte d'Appello di Bologna
   Lo Studio nelle Alte Corti
 
Tribunali Emilia-Romagna > Natura subordinata
Data: 30/05/2006
Giudice: Brusati
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 158/06
Parti: Rizzoli Emanuelli S.p.A. / Vittorio G
TRIBUNALE DI PARMA - SUBORDINAZIONE: CRITERI DISTINTIVI – CO.CO.CO. A TERMINE INVALIDO – TRASFORMAZIONE IN CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO


F.C. ha stipulato il 1 aprile 2003 un contratto di co.co.co con Parma A.C. S.p.A. quale “responsabile delle relazioni interne” per il periodo fino al 30.6.2005. Dopo il crack Parmalat, Parma A.C. è stata posta in amministrazione straordinaria. Il 16.6.2004 il contratto è stato risolto dall’Amministrazione Straordinaria, ex art. 50 d.lgs. 270/99, che consente tale risoluzione per i contratti che non siano di lavoro subordinato. In seguito si è avuto un trasferimento d’azienda da Parma A.C. S.p.A. in a.s. a Parma F.C. S.p.A.. F.C. ha agito in giudizio, sostenendo che il rapporto era divenuto di lavoro subordinato. Con conseguente applicabilità dell’art. 18 Stat. Lav. Nei confronti della cessionaria Parma F.C. S.p.A.. Questa si è difesa, sostenendo che, in ogni caso, il contratto di lavoro subordinato in ipotesi esistente andava considerato a termine.

Il Tribunale di Parma ha in primo luogo affrontato il tema della subordinazione, richiamando la più recente giurisprudenza di legittimità in materia, ed in particolare quella secondo la quale la questione della identificazione del reale tipo di rapporto deve essere affrontata in relazione alle effettive caratteristiche dello stesso quali desumibili dalle modalità della sua attuazione in quanto nei rapporti di durata il comportamento delle parti è idoneo ad esprimere sia una diversa effettiva volontà contrattuale sia una nuova diversa volontà (Cass. n. 14294/2004; Cass. n. 161444/2004; Cass. 20669/2004) e quella secondo cui il potere direttivo “deve manifestarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa”, mentre “il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento ma deve manifestarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale” (Cass. n. 20002/2004; Cass. n. 15275/2004; Cass. 9151/2004; Cass. n. 4889/2002).

Il Tribunale ha inoltre respinto la tesi per cui il contratto di lavoro subordinato andava considerato pur sempre a termine, in quanto “il termine apposto al contratto co.co.co. era strettamente correlato e funzionale a tale contratto”; ha aggiunto che, d’altra parte, “non vi (era) alcuna prova di una volontà delle parti di attribuire a tale clausola anche la funzione di limitare la durata del contratto di lavoro subordinato poi istauratosi tra di esse” e che, anzi, “la volontà iniziale delle parti di dare vita ad un contratto di co.co.co. (era) stata … <superata> dalla loro condotta concreta, sulla base della quale si è instaurato tra le stesse un rapporto di lavoro subordinato”, da ritenersi “a tempo indeterminato, rappresentando tale tipo di contratto la regola a fronte della quale l’eccezione deve essere debitamente allegata e provata”.